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Le società di capitali
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L'assemblea
L'assemblea è l'organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la volontà sociale. Gli altri organi, cioè l'amministratore e il collegio sindacale, sono subordinati all'assemblea. Il pieno diritto di voto in assemblea spetta ai soci possessori di azioni ordinarie, i quali possono intervenire in assemblea anche per procura e non quindi per forza di persona.
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono fondamentalmente lo stesso organo, ma deliberano su questioni diverse. Sono previsti per i due tipi di assemblee diverse soglie minime di costituzione (quorum costitutivi) e di decisione (quorum deliberativi) (art. 2368). L'assemblea è ordinaria quando (art. 2364):
- approva il bilancio;
- nomina o revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il revisore contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle altre questioni poste alla sua attenzione dalla legge, dallo statuto o dagli amministratori.
L'assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare (art. 2365):
sulle modificazioni dello statuto;
sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Gli amministratori
Gli amministratori costituiscono l'organo esecutivo della s.p.a.. Agli amministratori, nominati dall'assemblea o dall'atto costitutivo, è affidato il compito di dare materiale esecuzione sia alle delibere dell'assemblea, sia agli atti di gestione, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione (art. 2380 c.c.).
L'amministrazione può essere:
- unica: viene nominato un amministratore unico (AU);
- collegiale: viene nominato il consiglio di amministrazione (CdA), diretto da un presidente che viene designato dall'assemblea oppure dagli stessi componenti del consiglio di amministrazione. In questi casi spesso il consiglio delega ad un amministratore delegato alcune funzioni.
Gli amministratori hanno l'obbligo di:
far tenere i libri obbligatori, sociali e contabili;
redigere il bilancio di esercizio;
convocare l'assemblea dei soci.
Nelle spa l'amministrazione è affidata a persone solitamente diverse dai soci, mentre nelle Sapa sono amministratori di diritto i soci accomandatari.

Il controllo sulla gestione e il controllo contabile
Nelle s.p.a. la funzione di controllo è affidata al collegio sindacale, che è composto (art. 2397) da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti tutti nominati dall'assemblea ed ha la durata di tre anni. L'assemblea designa anche il presidente del collegio sindacale, che deve vigilare:
sull'osservanza della legge dello statuto;
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
sull'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
Il controllo contabile, che può essere affidato anche a un revisore contabile od a una società di revisione, consiste invece:
nella verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta registrazione nella contabilità dei fatti di gestione;
nella verifica del bilancio e, in particolare, della rispondenza dello stesso alla normativa e alle risultanze della contabilità;
nella formulazione di un giudizio sul bilancio.

La fase costitutiva
Per costituire una società per azioni occorrono la stipulazione dell'atto costitutivo, il deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni dalla costituzione e l'iscrizione della società presso l'ufficio del registro delle imprese. Questa stessa procedura deve essere osservata anche per le eventuali modificazioni apportate allo statuto e all'atto costitutivo nel corso della vita della società.
Le condizioni preliminari per la costituzione di una spa o sapa sono:
sottoscrizione dell'intero ammontare del capitale sociale;
versamento del 25% dei conferimenti;
presentazione della relazione di un esperto designato dal tribunale se vi sono conferimenti di beni e crediti (viene stabilito il valore del conferimento);
sussistenza di leggi speciali od autorizzazioni governative in relazione all'oggetto sociale.
Le condizioni preliminari per la costituzione di una srl sono:
sottoscrizione dell'intero ammontare del capitale sociale;
versamento del 25% dei conferimenti oppure stipulazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria per un importo almeno corrispondente;
presentazione della relazione di un esperto iscritto all'Albo dei revisori (oppure di una società di revisione) se vi sono conferimenti di beni e crediti (viene stabilito il valore del conferimento);
sussistenza di leggi speciali od autorizzazioni governative in relazione all'oggetto sociale.
Nella società per azioni la costituzione può avvenire secondo due diverse modalità:
costituzione simultanea: effettuata da parte di un gruppo ristretto di persone che, in presenza di un notaio che redige l'atto costitutivo, sottoscrive l'intero capitale e stabilisce lo statuto;
costituzione per pubblica sottoscrizione: detta anche costituzione successiva, mediante la quale un gruppo di soci promotori stabilisce un programma sulla cui base si raccolgono sottoscrizioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

L'atto costitutivo
L'atto costitutivo può consistere in un contratto tra più parti (se vi è la pluralità dei soci), oppure in un atto unilaterale (se vi è un socio unico). L'atto costitutivo, secondo l'articolo 2328 c.c., deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
le generalità dei soci (o la denominazione e la sede) e il numero di azioni assegnate a ciascuno;
la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
il numero, l'eventuale valore nominale, e le caratteristiche e modalità di emissione delle azioni;
il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
il sistema di amministrazione adottato, il numero e i poteri degli amministratori, indicando quali hanno la rappresentanza;
il numero dei componenti del collegio sindacale;
la nomina dei primi amministratori e dei sindaci, ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza;
l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
la durata della società oppure, se costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo.
Lo statuto, contenente le norme relative al funzionamento della società, costituisce parte integrante costitutivo e, in caso di contrasto, prevale il primo.
Prima di depositare l'atto costitutivo, il notaio ha l'obbligo di verificare che siano state rispettate le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società:
il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero;
devono essere rispettati gli obblighi relativi ai conferimenti (vedi art. 2342 e 2343 c.c.);
sono state ottenute le autorizzazioni governative eventualmente richieste dalle leggi speciali.

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